1. I servizi di trasporto di linea di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale sono organizzati in modo continuativo, periodico o temporaneo, con itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla totalità degli utenti.
2. I servizi di linea integrativi autorizzati ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale sono effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e tariffe autorizzate, sono rivolti alla totalità o a specifiche categorie di utenti e possono essere richiesti da soggetti pubblici o privati. Tra questi servizi si annoverano:
a) servizi sperimentali che introducono sistemi di trasporto tecnologicamente innovativi oppure finalizzati all’accertamento della potenziale domanda;
b) servizi notturni;
c) servizi a chiamata per zone a domanda debole;
d) servizi temporanei in occasione di eventi o manifestazioni particolari;
e) servizi di carattere stagionale per esigenze di mobilità turistica;
f) servizi di collegamento aeroportuale.