1. I presenti criteri disciplinano le modalità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per la subconcessione e il subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada nonché le modalità di utilizzo dei veicoli, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, l’impresa che esercita servizi di trasporto pubblico e che non dispone delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese, mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale. Questa disposizione si applica tuttora ai sensi della norma transitoria di cui all’articolo 60 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.
3. Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, lettera f), della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, di seguito denominata legge provinciale, i presenti criteri disciplinano anche l’utilizzo dei veicoli di cui all’articolo 24 della legge provinciale.