1. I servizi di trasporto di linea possono essere subaffidati in via eccezionale a noleggiatori con conducente, qualora gli altri concessionari di linea non dispongano di risorse sufficienti.
2. Il subaffidamento deve avvenire ai sensi della vigente normativa provinciale, nazionale ed europea.
3. L’impresa subaffidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone ed è tenuta a rispettare le norme vigenti in materia.
4. Per i servizi di linea subaffidati devono essere rispettati i criteri di qualità di cui all’articolo 6, comma 1.
5. Il concessionario è responsabile nei confronti della Provincia di Bolzano per quanto riguarda i servizi oggetto del contratto di subaffidamento.