1. I servizi di trasporto di linea devono essere assegnati in subconcessione ad altri concessionari di linea se ciò consente un efficiente ed economico utilizzo delle risorse, riducendo al minimo i chilometri di trasferimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.
2. Ai fini di cui all’articolo 11 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, i consorzi, riconosciuti ai sensi del medesimo articolo coordinano l’assegnazione in subconcessione di servizi di trasporto di linea ai propri consorziati, per un efficiente ed economico utilizzo delle risorse.
3. Il subconcessionario deve disporre di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore, e deve operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6.
4. Il concessionario che subconcede i servizi è responsabile nei confronti della Provincia per quanto riguarda tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali, compresa la rendicontazione relativa ai servizi oggetto del contratto di subconcessione.
5. È eccezionalmente ammessa la locazione di veicoli immatricolati in servizio di linea da altre imprese concessionarie, limitatamente alla durata della validità dell’orario in vigore e per non più del 50 per cento del proprio parco rotabile immatricolato per il servizio di linea, se ricorrono determinate situazioni contingenti che non consentono l’espletamento corretto del servizio di linea. Il concessionario locatore deve dichiarare di locare l’autobus e di disporre comunque di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore, e di operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6. La locazione di autobus di linea acquistati con finanziamenti pubblici e non ammortizzati è a titolo gratuito.
6. La locazione di autobus di linea di cui al comma 5 è regolata da un contratto, dal quale risultano i seguenti dati:
a) che l’impresa locatrice e quella locataria sono titolari di servizi di linea in concessione;
b) gli estremi dell’autorizzazione alla locazione dell’autobus di linea rilasciata dall’ufficio provinciale competente;
c) l’elenco dei numeri di targa degli autobus di linea per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
d) che gli autobus di linea devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell’impresa che li utilizza, per la durata del contratto di locazione;
e) che gli autobus di linea locati devono essere guidati esclusivamente dal personale dell’impresa che li utilizza;
f) che gli autobus di linea locati non vengono impiegati per servizi autobus di noleggio con conducente.
7. Il contratto di cui al comma 6 deve essere conservato a bordo dell’autobus di linea locato.