1. I servizi di linea integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale devono essere autorizzati ed essere affidati a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone.
2. In sede di offerta le imprese devono dichiarare i servizi che intendono subaffidare e a quale impresa. La percentuale massima di subaffidamento consentita è del 20 per cento.
3. Nel caso in cui il servizio integrativo sia affidato a un concessionario di linea, questo deve dichiarare di disporre di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore e di operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6.