1. L’impresa subaffidataria si obbliga a
a) effettuare il servizio secondo le modalità stabilite nell’orario provinciale o secondo le modalità approvate per i servizi integrativi;
b) osservare le disposizioni legislative e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi di settore che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico e le prestazioni assistenziali del personale del servizio di trasporto pubblico locale;
c) osservare le disposizioni sul bilinguismo e trilinguismo ai sensi dello Statuto di Autonomia e delle relative norme di attuazione;
d) osservare le disposizioni relative ai criteri di qualità e ai requisiti tecnici dei veicoli di cui all’articolo 6;
e) istruire il personale a contatto con il pubblico in merito al sistema tariffario e alle condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone;
f) garantire che il personale in servizio indossi un abbigliamento confacente al pubblico servizio e sia munito di contrassegno distintivo di identificazione;
g) comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente ogni variazione inerente ai servizi di trasporto di linea e ai servizi autorizzati;
h) garantire all’utenza informazioni sugli orari dei servizi di linea e dei servizi autorizzati e su eventuali modifiche degli stessi.