1. Gli autobus immatricolati in servizio di linea possono essere impiegati per servizi fuori linea, qualora non sia pregiudicato il regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea e se completamente acquistati tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, se sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.
2. Il concessionario deve presentare richiesta di autorizzazione all’utilizzo di autobus di linea per servizi fuori linea, redatta su modulo appositamente predisposto, indicando il periodo di effettuazione del servizio, il percorso, la targa e la classe del veicolo che verrà utilizzato.
3. Alla richiesta, soggetta all’imposta di bollo, devono essere allegate:
a) la dichiarazione di disporre delle risorse sufficienti per espletare regolarmente i servizi di linea;
b) la dichiarazione che l’autobus è stato acquistato completamente tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, che sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.
4. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.
5. Al fine di garantire la qualità del trasporto persone fuori linea non possono essere rilasciate autorizzazioni per autobus con una vetustà di oltre 15 anni dalla prima immatricolazione.