Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Nelle giornate in cui devono svolgersi le ultime operazioni per il pagamento degli stipendi e delle prestazioni di assistenza sociale, il personale coinvolto direttamente in tali operazioni deve astenersi dallo sciopero.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.