(1) Sono promossi studi, progetti e iniziative, finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto di persone e di una mobilità intermodale sostenibili ed ecocompatibili.
(2) Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, ai consorzi turistici e alle associazioni turistiche contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.