(1) Il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: “approva i programmi di attività dell'Azienda speciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco sulla base di preventivi di spesa.”
(2) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:
“c) approva i piani e le caratteristiche delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco;”
(3) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:
“f) delibera regolamenti interni tariffari e direttive;”
(4) Il compito principale del consiglio di amministrazione è di preparare i presupposti affinché l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile possa essere riorganizzata o sciolta entro il 31 dicembre 2015.