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Legge statale o legge costituzionale
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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Igiene e sanità
Accordi di lavoro
Accordo 11 dicembre 2007
Capo II Assistenza primaria
ALLEGATO D (artt. 27 e 34)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
e) Accordo 11 dicembre 2007
1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
Art. 1 (Prestazioni domiciliari)
Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)
Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)
Art. 4 (Rapporti con il distretto)
Art. 5 (Compenso economico)
Art. 6 (Modalità di pagamento)
Art. 7 (Documentazione di distretto)
Art. 8 (Verifiche)
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
c) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
d) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33 —
e) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
f) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
h) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
i) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
Art. 1-2.
Art. 3
Norme riguardanti la formazione dei logoterapisti
Norme riguardanti la formazione dei dietisti ospedalieri
Art. 9 (Formazione dei dietisti)
Art. 10 (Requisiti di ammissione)
Art. 11 (Programma d'insegnamento)
Art. 12 (Esami)
Art. 13 (Conseguimento del diploma)
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
Art. 1 (Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso)
Art. 2 (Organizzazione didattica - verifiche di profitto - esame finale)
Art. 3 (Ordinamenti tabellari)
Art. 4 (Disposizioni transitorie)
CORSO DI DIPLOMA PER INFERMIERE
Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso
Ordinamento didattico
Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari
Standard formativo pratico e di tirocinio
CORSO DI DIPLOMA PER TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
CORSO DI DIPLOMA PER TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
CORSO DI DIPLOMA PER OSTETRICO/A
CORSO DI DIPLOMA PER FISIOTERAPISTI
CORSO DI DIPLOMA PER DIETISTI
CORSO DI DIPLOMA PER LOGOPEDISTI
CORSO DI DIPLOMA DI IGIENISTA DENTALE
CORSO DI DIPLOMA DI TECNICO ORTOPEDICO
CORSO DI DIPLOMA DI PODOLOGO
CORSO DI DIPLOMA DI TECNICO SANITARIO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
Principi generali
Assistenza primaria
Art. 14 (Rapporto ottimale)
Art. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
Art. 16 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
Art. 17 (Requisiti e apertura degli studi medici)
Art. 18 (Sostituzioni)
Art. 19 (Incarichi provvisori)
Art. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
Art. 21 (Scelta del medico)
Art. 22 (Revoca e ricusazione della scelta)
Art. 23 (Revoche d'ufficio)
Art. 24 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
Art. 25 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
Art. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
Art. 27 (Compiti con compenso a quota variabile)
Art. 28 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
Art. 29 (Consulto con lo specialista)
Art. 30 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
Art. 31 (Assistenza farmaceutica e modulistica)
Art. 32 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
Art. 33 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
Art. 34 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
Art. 35 (Medicina di gruppo)
Art. 36 (Medicina in rete)
Art. 37 (Interventi socio - assistenziali)
Art. 38 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
Art. 39 (Visite occasionali)
Art. 40 (Libera professione)
Art. 41 (Informazioni al pubblico)
Art. 42 (Trattamento economico)
Art. 43 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)
Art. 44 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
Art. 45 (Prestazioni e attività aggiuntive)
Art. 46 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)
Art. 47 (Trattamento economico per la partecipazione a equipes territoriali)
Art. 48 (Continuità assistenziale)
Art. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)
Art. 50 (Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali)
Art. 51 (Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 53 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
Art. 54 (Assistenza ai turisti)
Art. 55 (Obbligatorietà delle prestazioni)
Art. 56 (Disapplicazione dei vecchi accordi)
Art. 57 (Norme finali)
Art. 58 (Norme transitorie)
ALLEGATO A (Art. 42)
Prestazioni aggiuntive
ALLEGATO C (art. 32)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Art. 1 (Prestazioni domiciliari)
Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)
Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)
Art. 4 (Rapporti con il distretto)
Art. 5 (Compenso economico)
Art. 6 (Modalità di pagamento)
Art. 7 (Documentazione di distretto)
Art. 8 (Verifiche)
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità
Allegato G (artt. 5 e 15)
Formazione delle graduatorie
Attività didattica e tutoriale
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
Disposizioni generali
Biblioteche di pubblica lettura
Biblioteche speciali
Art. 11 (Biblioteche speciali)
Art. 12 (Apertura ed orario)
Art. 13 (Patrimonio)
Art. 14 (Locali)
Art. 15 (Gestione amministrativa)
Art. 16 (Biblioteche speciali della Provincia)
Distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema
Abrogazione
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
Ordinamento e funzioni del Laboratorio
Personale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio
Art. 18-23.
Art. 24
Art. 25-30.
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37-38.
Art. 39-40.
Personale di vigilanza
Trattamento economico del personale
Norme finali e transitorie
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico