In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

Delibera N. 311 del 14.02.2005
Registro degli enti cooperativi

…omissis…

 
1. L'ufficio del Registro delle cooperative di cui all'articolo 2 della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è localizzato presso la Ripartizione (34) Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative, Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2).
 
2. Il Registro delle cooperative è gestito in forma informatica, secondo modalità da definirsi con la Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano e la società informatica dalla stessa indicata, anche ai fini della pubblicità dei dati del Registro delle cooperative nel Registro delle imprese, giusta le previsioni di cui all'articolo 6 comma 3-ter della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
 
3. Le cooperative con sede legale in provincia di Bolzano non ancora iscritte alla data di entrata in vigore della legge regionale 21.12.2004, n. 5 devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro delle Cooperative della Provincia autonoma di Bolzano presso l'ufficio del Registro della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano, non più tardi di tre mesi dalla costituzione della cooperativa stessa.
 
4. La domanda d'iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve indicare la sezione – cooperativa a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi. Inoltre, la domanda deve indicare l'appartenenza ad una delle categorie  individuate dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni:
a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) consorzi agrari;
d) cooperative di consumo;
e) cooperative di dettaglianti;
f) cooperative di trasporto;
g) cooperative di produzione e lavoro;
h) cooperative edilizie di abitazione,
i) cooperative della pesca;
j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
k) consorzi cooperativi;
l) altre cooperative.
Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:
m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
n) cooperative sociali, con le sottocategorie:
1) cooperative di gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi;
2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
 
5. Non si richiede la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 qualora essa o le informazioni in essa contenute siano accessibili in via informatica presso l'Ufficio Registro delle imprese di Bolzano;
 
6. L'Ufficio Registro delle imprese verifica la completezza formale della documentazione presentata dalla cooperativa e la inoltra per via telematica all'Ufficio sviluppo delle cooperative della Provincia (34.2). L'Ufficio Registro delle imprese può invitare la cooperativa a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.
 
7. L'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2), prima di disporre l'iscrizione, può invitare la cooperativa a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine. Nel caso di rigetto della domanda l'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2) notifica alla cooperativa la decisione motivata. Contro il provvedimento di rigetto la cooperativa può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
 
8. L'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione attribuisce a ciascuna cooperativa iscritta al registro delle cooperative un numero di iscrizione, reso disponibile tramite il sistema informatico della Camera di Commercio. Il numero di iscrizione deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.
 
9. Le cooperative con sede legale in provincia di Bolzano depositano annualmente il proprio bilancio all'Ufficio del Registro delle imprese. Gli amministratori delle cooperative, al momento del deposito, devono dichiarare la permanenza, in capo alla società, della condizione di mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione (34.2) o dalla Camera di Commercio di Bolzano.
 
10. Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione all'Ufficio del Registro delle imprese, che ne da informazione all'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2).
 
11. Le cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura dell'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2) nella sezione delle cooperative prive di tale requisito; di tale variazione è data tempestiva comunicazione alla cooperativa interessata. Contro il provvedimento di variazione la cooperativa può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
 
12. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle cooperative di Bolzano alla data di entrata in vigore della legge regionale 21.12.2004, n. 5 non devono presentare domanda di iscrizione e sono iscritte d'ufficio, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente, di regola nella categoria corrispondente all'attività prevalente della cooperativa;
 
13. L'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione comunica alle cooperative l'iscrizione provvisoria nella sezione a mutualità prevalente ed il relativo numero di iscrizione.
 
14. Entro il 30 giugno 2005 il Direttore della Ripartizione provinciale 34, Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del Codice civile, conferma l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente; l'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione comunica alle cooperative l'iscrizione definitiva.
 
15. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico