(1) Il personale addetto all'assistenza diretta dei bambini è in possesso di qualifica professionale acquisita al termine di una specifica formazione avente durata non inferiore a 1.000 ore, i cui criteri di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui al comma 1, il diploma di "assistente domiciliare all'infanzia-Tagesmutter" vale quale credito formativo, unitamente alla specifica esperienza maturata.
(3) Il personale in possesso del diploma di "assistente domiciliare all'infanzia Tagesmutter", nonché di un attestato relativo alla frequenza di un modulo formativo aggiuntivo, può operare all'interno della microstruttura in misura non superiore ad una unità ed in ogni caso in presenza di un assistente all'infanzia di cui al comma 1.
(4) Nella microstruttura è garantita la presenza costante di almeno una o un assistente all'infanzia ogni cinque bambini presenti in struttura; in caso di servizio con capacità ricettiva non superiore a cinque bambini, collocato presso altra struttura pedagogica, l'assistenza può essere prestata esclusivamente da una persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando la necessità che venga garantita la costante vigilanza sui bambini accolti in struttura nonché il coordinamento pedagogico di cui al comma 6. 6)
(5) Una delle o uno degli assistenti all'infanzia in servizio assolve alla funzione di coordinamento della struttura.
(6) Il coordinamento pedagogico è garantito per un minimo di dodici ore mensili da personale qualificato, in possesso di diploma di laurea ad indirizzo pedagogico, il quale definisce, assieme alla persona di coordinamento della struttura, l'indirizzo pedagogico del servizio, provvedendo al relativo monitoraggio, alla supervisione nonché alla verifica dell'idoneità e coerenza degli strumenti elaborati per la documentazione del lavoro svolto.
(7) Il personale addetto alla preparazione dei pasti possiede conoscenze e attitudini tali da garantire la giusta alimentazione, nel rispetto delle tabelle dietologiche fornite dal Servizio dietologico e nel rispetto della normativa vigente concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
(8) Il personale addetto all'assistenza, oltre ad un'adeguata formazione di base, fruisce di una formazione permanente in servizio, compresa una formazione in ambiti specifici, che consentano un intervento coerente, in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.