(1) Il comma 7 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“7. L’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando tramite la ripartizione competente in detta materia funzioni di sorveglianza sul loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento. La giunta provinciale definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.”
(2) Il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“8. Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.”
(3) Il comma 9 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“9. Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile entro il 1° ottobre dell'anno precedente.”