In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)

Allegato

PARTE I e II…omissis…

PARTE III

Direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti

Premessa

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 “Nuovo ordinamento del commercio” e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, nell'autorizzare l’installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di distribuzione di carburante, si terrà conto delle presenti direttive, favorendo in particolare una distribuzione omogenea e razionale degli impianti sul territorio nonché una loro sufficiente redditività e garantendo strutture con requisiti qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.

L’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, individua una serie di criteri da tenere presenti per conseguire l’obiettivo di adeguamento della rete distributiva dei carburanti.

L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e sulle aree aventi i requisiti di cui alle presenti direttive.

I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l’installazione di impianti per l’erogazione di benzina e gasolio per autotrazione ed eventualmente, in conformità alla normativa vigente, di gas propano liquido (GPL) nonché metano.

3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti

Per favorire una idonea applicazione della normativa vigente e conseguire un miglioramento del servizio da rendere agli utenti, previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, si riportano di seguito le tipologie di impianti che compongono la rete distributiva, la loro configurazione e la loro classificazione convenzionale:

3.1.1 stazione di servizio: impianto costituito da:

  1. almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina per offrire riparo ai mezzi ed al personale durante l’effettuazione del rifornimento
  5. una superficie coperta di almeno m² 40 per locali destinati agli addetti e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante,
  6. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti,
  7. magazzino, deposito per l’olio lubrificante, lavaggio e/o grassaggio e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni; inoltre, l’impianto è dotato anche di attrezzature per servizi accessori vari;

3.1.2 stazione di rifornimento: impianto costituito da

  1. almeno tre colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina per offrire riparo ai mezzi ed al personale durante l’effettuazione del rifornimento;
  5. una superficie coperta di almeno m² 30 per locali destinati agli addetti e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante,
  6. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;
  7. inoltre, l’impianto è dotato anche di attrezzature per servizi accessori vari;

3.1.3 chiosco: impianto costituito da:

  1. almeno due colonnine a semplice o doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi;
  2. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto che consenta l‘effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori della sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
  3. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
  4. una pensilina a copertura delle sole colonnine;
  5. un locale con superficie massima di 20 m² adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente alla esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburanti, nonché servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;

3.1.4 punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria, collocato comunque in area fuori strada.

Per quanto concerne le superfici edificabili e le dimensioni delle strutture dell’impianto, devono essere osservate, oltre alla normativa urbanistica, alle disposizioni del PUC (piano urbanistico comunale) e del PPC (piano paesaggistico comunale), i seguenti parametri per le stazioni di rifornimento e stazioni di servizio:

  1. e strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensilina;
  2. le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno cinque metri dal ciglio stradale e dai confini dell’impianto stesso. All’interno dell’area di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper;
  3. la superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 15 % della superficie complessiva dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

L‘articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, contempla la possibilità di prevedere tipologie strutturali minime degli impianti. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere quindi realizzati secondo i parametri di cui sopra e su un‘area, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, avente una superficie minima non inferiore a quella riportata nella tabella seguente:

 

Superficie minima m²/ Mindestfläche in m²

Tipo di impianto

Art der Anlage

Zona / Zone 2

Zona / Zone 3

Zona / Zone 4

Stazione di servizio

Großtankstelle

1.000

1.200

1.500

Stazione di rifornimento

Tankstelle

800

1.00

1.200

Chiosco

Kiosk

400

500

700

Non sono definite le superfici per la zona centro storico, in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

Nel rispetto delle superfici sopra specificate è possibile consentire, in casi di comprovata necessità, un margine di tolleranza nella misura del 10%, estensibile al 25% nelle località montane o isolate.

3.2 Zone e tipologie di impianto

In rapporto al tipo di impianto di distribuzione carburanti da autorizzare, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

3.2.1 - Zona 1 – “zona residenziale A – centro storico”. All’interno dell’area centro storico, come individuata nel PUC, non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburante; possono continuare l’attività gli impianti esistenti, purché non deturpino il particolare pregio storico – artistico e ambientale della zona. Debbono essere trasferiti in altra zona gli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che costituiscono grave pericolo o intralcio alla circolazione (vedi articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39);

3.2.2 - zona 2 – “zona residenziale B e C”. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazioni di servizio e stazioni di rifornimento, con prevalente dotazione di servizi per veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);

3.2.3 - Zona 3 – “zona per insediamenti produttivi”. All’interno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazioni di servizio e stazioni di rifornimento, con servizi per persone e veicoli, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39;

3.2.4 - Zona 4 – “zona di verde agricolo”.All’interno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione di carburante riconducibili a stazione di servizio e stazione di rifornimento, con servizi per persone e veicoli, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

3.3 Situazioni di incompatibilità per nuovi impianti

A garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e dello sviluppo turistico, urbanistico e produttivo del territorio provinciale e tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali e di tutela e recupero dei centri storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, si prevedono i seguenti limiti o motivi di incompatibilità.

Non è consentita l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante:

a) nei tratti di strada, caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;

b) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ( decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);

c) nelle aree di pertinenza o tutelate con divieto di costruzione ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ”Tutela del paesaggio“;

d) nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico, indicati cartograficamente dal piano urbanistico comunale (PUC) o dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

In prossimità delle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi, riserve, biotopi, monumenti naturali, laghi, siti protetti, ecc.) ai sensi delle norme vigenti è consentita l’installazione solo di impianti stradali di distribuzione carburanti del tipo “chiosco”, realizzati, se considerati non incidenti dall’autorità competente per la tutela del paesaggio, con idonee opere di mascheramento atte a mitigarne l’impatto visivo.

3.4 Distanze minime

In caso di apertura di un nuovo impianto, anche a seguito di trasferimento di impianto già esistente, devono essere rispettate le distanze minime da impianti esistenti, riportate nella tabella seguente.

Ubicazione impianto

Standort der Anlage

distanza in metri

Abstand in Meter

Descrizione

Beschreibung

 

 

 

 

centro abitato

Ortschaft

a) 400

effettiva percorrenza da altri punti vendita ubicati nel medesimo centro abitato (vedi allegato E)

effektiver Abstand von anderen Anlagen in derselben Ortschaft (siehe Anlage E)

b) 800

effettiva percorrenza da altri punti vendita ubicati fuori dal centro abitato (vedi allegato F)

effektiver Abstand von anderen Anlagen, die sich außerhalb der Ortschaft befinden (siehe Anlage F)

 

 

 

 

 

 

fuori centro abitato

Außerhalb der Ortschaft

c) 800

effettiva percorrenza sia da punti vendita ubicati nel centro abitato sia da punti vendita ubicati fuori dal centro abitato e da punti vendita situati sulla stessa strada statale o provinciale ubicati sul lato di marcia opposta (vedi allegati F e G)

effektiver Abstand von anderen Anlagen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ortschaft befinden, und von Anlagen, die sich längs der Staats- oder Landesstraße in der entgegengesetzten Fahrtrichtung befinden (siehe Anlagen F und G)

d) 1.800

effettiva percorrenza da punti vendita situati sulla stessa strada statale o provinciale e sul medesimo lato di marcia (vedi allegato G)

effektiver Abstand von Anlagen, die sich auf der gleichen Staats- oder Landesstraße und in derselben Fahrtrichtung befinden (siehe Anlage G)

Per “centro abitato” si intende quello definito dal Nuovo Codice della strada ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall’articolo 5 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, che abbiano in comune anche un solo prodotto.

L‘Assessore provinciale al commercio, in caso di effettiva e comprovata necessità, ovvero di impossibilità di individuare altra area idonea e con contestuale necessità di un impianto in zona, può concedere deroghe alle distanze minime, nella misura massima del 10%.

3.5 Installazione nuovi impianti

3.5.1 Autostrada del Brennero – A22

Il rilascio dell‘autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante lungo le autostrade è subordinato all‘osservan-za della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 „Nuovo ordinamento del commercio“ e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e ad una dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale.

3.5.2 Grandi direttrici di traffico – Strade extraurbane principali

Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante lungo le grandi direttrici di traffico, cioè direttrici di scorrimento che non interessano direttamente i centri abitati, attualmente la sola superstrada MeBo, a condizione che:

a) sia prevista la realizzazione di corsie di accelerazione e di decelerazione e, in assenza di impianti speculari, la barriera spartitraffico;

b) sia garantita l'erogazione di tutti i prodotti, incluso il gas metano o, qualora la zona interessata non sia servita dalla rete di gas metano, il gas di petrolio liquefatto (GPL);

c) la pensilina sia dotata di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata di almeno 8 kw;

d) siano previsti gli impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan (camper service).

3.5.3 Grande viabilità – Strade urbane di scorrimento – Viabilità ordinaria

La grande viabilità di penetrazione o di attraversamento del territorio dei comuni maggiori di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Laives ed Appiano non è considerata grande direttrice di traffico, bensì viabilità ordinaria.

Lungo tali arterie può essere autorizzata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti a condizione che:

a) sia garantita l'erogazione di tutti i prodotti, incluso il gas metano. Qualora la zona interessata non sia servita dalla rete di gas metano o il comprensorio sia già servito da almeno tre impianti di gas metano, in alternativa allo stesso, deve essere garantita l’erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o il rifornimento con energia elettrica;

b) la pensilina sia dotata di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata di almeno 8 kw;

c) sia prevista la realizzazione di corsie di accelerazione e di decelerazione. La lunghezza delle corsie è stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto interessato. Per le strade extraurbane secondarie o strade urbane di scorrimento, l’ente proprietario o gestore della strada può derogare dall’obbligo delle corsie di accelerazione e decelerazione, qualora ritenga dette infrastrutture pericolose per la circolazione stradale.

3.5.4 Località montane o isolate

Nei comuni montani e nelle località isolate privi di impianti di distribuzione di carburante, è possibile autorizzare l'installazione di un punto vendita avente funzione di pubblica utilità, funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service a pagamento anticipato (pre-payment) senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi alla distanza di 10 km. e sia garantito il servizio di reperibilità del gestore in caso di guasti o non funzionamento.

3.5.5 Impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), gas metano e di energia elettrica

Per promuovere la domanda, per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, l’erogazione di gas metano e di GPL per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, è autorizzata a condizione che l’erogazione del gas metano sia garantita per la durata di 15 anni e che l’impianto non possa essere trasferito per analogo periodo. L’autorizzazione è revocata se vengono meno tali presupposti.

L’installazione di distributori di gas metano in zone non servite dalla rete di gas metano, alimentati da carri bombolai, costituisce criterio di priorità in presenza di domande concorrenti.

L'installazione del gas metano è obbligatoria per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione integrale dell'impianto.

La Giunta provinciale può stabilire particolari requisiti tecnici da osservare in sede di rilascio dell’autorizzazione.

a) Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti di distribuzione di gas metano di cui al punto 3.5.5- Gli impianti devono disporre di un distributore a doppia erogazione e i compressori devono garantire una capacità di stoccaggio in grado di effettuare 20 rifornimenti completi di seguito all’ora (al ritmo di 6 minuti per veicolo), senza che ciò determini un crollo della pressione (una caduta della pressione) qualora il rifornimento avvenga contemporaneamente per mezzo di due erogatori. I requisiti di cui sopra trovano applicazione in caso di realizzazione di nuovi impianti e in caso di modifica o ristrutturazione di impianti esistenti, ma non nel caso di impianti alimentati da carri bombolai.

b) Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti di erogazione di energia elettrica presso impianti di distribuzione di carburante di cui al punto 3.5.5- Gli impianti di erogazione di energia elettrica devono essere dotati:

• di almeno un punto di erogazione a carica rapida in grado di consentire la ricarica in corrente continua (in base alla modalità 4 della IEC 62196) della batteria da 25kWh di un veicolo elettrico, indicativo in misura non inferiore al 70% della sua capacità nel tempo di 45 minuti;

• di due punti di erogazione in grado di consentire la ricarica in corrente alternata (in base alla modalità 3 della IEC 62196) della batteria da 25kWh di un veicolo elettrico, indicativo in misura non inferiore al 70% della sua capacità nel tempo di 3 ore.

Gli attacchi per l’erogazione dell’energia elettrica devono essere conformi alle normative di sicurezza europee.

3.6. Modifica degli impianti

L’aggiunta di un nuovo carburante e l’installa-zione di nuove colonnine su impianti esistenti può essere autorizzata qualora l’impianto sia dotato di area di rifornimento, relativa alle nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.

L’aggiunta di nuove colonnine, senza aumento dei prodotti erogati, è autorizzata, salvo casi eccezionali, unicamente per quegli impianti che presentano le seguenti caratteristiche:

1) erogato, riferito all'anno precedente, superiore a 500.000 litri;

2) adeguata ampiezza del piazzale, in relazione all'aggiunta delle nuove colonnine richieste, che consenta una razionale erogazione dei prodotti;

3) adeguata copertura con idonea pensilina.

La modifica di impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas metano esistenti, con l'aggiunta di altri carburanti, è subordinata al rispetto dei requisiti dimensionali e qualitativi.

Non sono in ogni caso autorizzate modifiche di impianti non conformi alle disposizioni del nuovo Codice della strada, nonché a quelle della Provincia e del Comune, per la parte di rispettiva competenza, né di quelli che siano ritenuti di intralcio al traffico o pericolosi per la circolazione, né di quelli detti da marciapiede.

La detenzione e l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune ed agli altri enti coinvolti, ai fini dell’aggior-namento della licenza d’uso e della licenza U.T.F.

3.7 Sospensione dell’attività e rimozione dell’impianto

L'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza l'autorizzazione della Provincia rilasciata su motivata richiesta. La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico).

La sospensiva è di norma autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un uguale periodo per cause di comprovata necessità, nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di trasferimento o concentrazione dell'impianto.

I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione, sono diffidati a riattivarla entro il termine massimo di quindici giorni, pena la revoca dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo provvedimento viene adottato qualora alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata, sia accertato il perdurare dell’inattività dell’impianto.

Nel caso di smantellamento e rimozione dell’impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

a) la cessazione delle attività complementari dell’impianto;

b) l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C.) e del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa, entro un termine massimo di 6 mesi dalla cessazione dell‘attività;

d) la bonifica del suolo.

3.8 Domande concorrenti

Sono da considerare concorrenti fra loro le domande di installazione, trasferimento e concentrazione di impianti di distribuzione di carburante, presentate entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima di esse. Qualora le domande siano carenti della documentazione di rito, il calcolo dei trenta giorni inizia dal giorno di presentazione della documentazione integrativa.

In caso di più domande concorrenti si applicano i seguenti criteri di preferenza:

I mantenimento degli attuali siti degli impianti, qualora conformi alle normative vigenti, in quanto gli impianti di distribuzione di carburante sono considerati dei siti potenzialmente inquinanti;

II reimpiego dei gestori e degli eventuali dipendenti, in forma singola o preferibilmente in comune, degli impianti chiusi o da chiudere a seguito di ristrutturazione della rete;

III utilizzazione di un impianto dello stesso comune, sottoposto a trasferimento obbligatorio;

IV chiusura e trasferimento di impianti ubicati in zone sature;

V chiusura di impianti che si trovano in condizione di incompatibilità con il territorio;

VI impianti che evidenziano il più alto erogato;

VII trasferimento di impianti con la più completa gamma di prodotti;

VIII garanzia del maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;

IX realizzazione degli impianti igienico-sanitari (camper service), destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan.

La chiusura volontaria e la concentrazione di impianti di distribuzione di carburante da zone marginali a zone più favorevoli, non costituisce criterio di priorità nel caso l’impianto sia l’unico esistente nella zona in interesse e la chiusura dello stesso determini una carenza nel servizio all’utenza. Quanto sopra per consentire la creazione di una rete distributiva dei carburanti omogenea ed adeguata su tutto il territorio della Provincia.

In caso di parità di condizioni, vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

3.9 Accessi e insegne

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante, specie per quanto riguarda le distanze da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, sono soggetti alla disciplina prevista dal Nuovo Codice della Strada ( D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal relativo Regolamento ( DPR 16 dicembre 1992, n. 495). Il piazzale dell’impianto stradale di distribuzione carburante deve comunque essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

Per i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburante da realizzare sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano, gli accessi devono rispondere ai requisiti in materia di passi carrabili, previsti dal Nuovo Codice della Strada, nonché alle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Lungo le strade di tipo B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), così come definite dal N.C.d.S., gli accessi ai nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 e raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10. L’area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla superficie prevista per le diverse tipologie di impianto.

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di metri 75 e metri 60 e larghezza non inferiore a metri 3 raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a metri 10. L’area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

Fatto salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano già in atto, per quanto concerne le insegne che insistono sull’impianto di distribuzione carburanti, si rinvia alle direttive e alle norme provinciali in materia.

La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante dovrà avvenire inoltre, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di tutela dell‘ambiente.

3.10 Indicazioni per l’utenza

Al fine di garantire una corretta ed adeguata informazione dell’utenza, presso gli impianti di distribuzione di carburante, con esclusione di quelli privati interni, devono essere esposti dei cartelli bilingui, ben visibili al pubblico dalla carreggiata stradale, riportanti le seguenti indicazioni:

a) l‘orario di servizio giornaliero e l’impianto abilitato al servizio notturno più vicino,

b) “aperto”, “chiuso” o “aperto – self-servi-ce” o altro similare, quando l‘impianto è funzionante solo a mezzo dispositivo self-service a pagamento anticipato (pre-payment),

c) i prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla pompa,

d) i due impianti più vicini aperti percorrendo la strada in ambedue i sensi e l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino; ciò in coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie.

Dovranno altresì rispettare il criterio della bilinguità (italiano – tedesco) tutte le informazioni date all’utenza relative ai servizi offerti nell’ambito dell’impianto, nonché quelle inerenti la sicurezza.

3.11 Impianti di distribuzione di carburanti privati interni

Nel caso di impianti privati interni misti (deposito per autotrazione e deposito per uso riscaldamento od industriale) l'istanza relativa all’impianto di distribuzione di carburante per uso autotrazione verrà istruita dalla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio. Qualora la consistenza del deposito per uso industriale o riscaldamento è superiore ai 25 m³, l’istanza per il rilascio di apposita autorizzazione va inoltrata alla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, la Provincia Autonoma di Bolzano è competente anche per gli impianti di distribuzione di carburante della pubblica amministrazione, già di competenza del Commissariato del Governo.

Nell’area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dall’in-quinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

3.12 Attività complementari

L’attività di commercio al dettaglio in sede fissa all’interno delle aree di servizio, è svolta nel rispetto di quanto previsto dall‘articolo 20, comma 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

L’attività di commercio al dettaglio ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammesse nelle aree di servizio, nel rispetto della normativa urbanistica e igienico-sanitaria.

Sono consentiti inoltre, interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

3.13 Attuazione direttive

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è prevista la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle direttive, nonché la formazione di un sistema informativo per il controllo periodico dello stato di attuazione delle direttive stesse.

L’attuazione delle direttive richiede una stretta collaborazione tra Provincia e Comuni, in particolare per quanto concerne l’individua-zione degli impianti che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o che costituiscono grave pericolo o intralcio alla circolazione: è previsto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 39/2000 il loro trasferimento entro cinque anni.

I Comuni inoltre potranno collaborare per garantire il servizio nelle località montane o isolate, anche richiedendo direttamente l’autorizzazione all’installazione di un impianto, come previsto dall’articolo 20, comma 6 del regolamento.

Ai fini della verifica dell’attuazione delle presenti direttive, è indispensabile l’attività di rilevazione della consistenza della rete distributiva, che la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio effettua annualmente, attraverso i dati forniti dall’Ufficio tecnico di finanza e dagli operatori entro il 20 febbraio di ogni anno ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del regolamento.

La Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio trasmette annualmente al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, i risultati della rilevazione, al fine del monitoraggio a livello nazionale.

Senza stabilire un termine di scadenza della validità delle direttive, si ritiene comunque necessario prevedere una verifica ogni 3 anni, circa lo stato di attuazione degli obiettivi e dei parametri individuati dalle stesse, le quali potranno anche essere modificate, in funzione dei dati rilevati e di eventuali nuovi fattori intervenuti.

La verifica viene effettuata sentite le associazioni di categoria, la Camera di commercio ed il Consorzio dei comuni.

3.14 Sanzioni

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui alle direttive emanate in conformità all’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, si applicano le sanzioni previste all’articolo 34 del medesimo regolamento.

Allegato E, F e G …omissis…

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionActionAllegato
ActionActionPARTE III
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico