Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Entro la fine di ciascun semestre, il Comprensorio invia ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
(2) Il Comprensorio, inoltre, comunica mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente.
(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.