(1) Il verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 6, comma 1, che la persona beneficiaria dell'assegno giornaliero è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria, comporta la revoca dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria.
(2) L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, comporta la sospensione del pagamento dell'assegno giornaliero da parte del servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria, in attesa che vengano fornite le necessarie informazioni.
(3) Avverso il diniego o la revoca dell'assegno giornaliero ovvero l'attribuzione del punteggio che determina il grado di non autosufficienza, la persona interessata può ricorrere, entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione istituita presso l'Azienda sanitaria, la quale decide in via definitiva sul ricorso.
(4) La commissione di cui al comma 3 è composta da:
- a) il direttore sanitario o la direttrice sanitaria dell' Azienda sanitaria o la persona delegata;
- b) un medico geriatra o internista dell' Azienda sanitaria o la persona che lo sostituisce;
- c) un' infermiera o un infermiere, oppure una o un assistente sanitario dipendente dell'Azienda sanitaria, operante sul territorio o la sua o il suo sostituto.
(5) Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato o un'impiegata dell'Azienda sanitaria.
(6) Ai componenti della commissione ed al segretario o alla segretaria sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione di cui alla normativa provinciale.