(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche lo svolgimento delle procedure relative alla richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria a cura degli enti gestori del servizio residenziale accreditato, all'anticipazione a cura dei comuni competenti per l'integrazione tariffaria, alle procedure giudiziali e di recupero coattivo, all'assunzione delle spese procedurali ed alla restituzione degli importi effettivamente recuperati, nonché le materie indicate all'articolo 7/ter comma 4.
(2) In seguito gli enti gestori del servizio residenziale accreditato sono denominati „gestori“, i comuni competenti per l'integrazione tariffaria „comuni“ e le persone obbligate al pagamento della partecipazione tariffaria „debitori“. Enti gestori ai quali i comuni hanno delegato la competenza per l'integrazione tariffaria sono equiparati ai comuni.