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In vigore al: 08/03/2016

h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 131)
Procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche lo svolgimento delle procedure relative alla richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria a cura degli enti gestori del servizio residenziale accreditato, all'anticipazione a cura dei comuni competenti per l'integrazione tariffaria, alle procedure giudiziali e di recupero coattivo, all'assunzione delle spese procedurali ed alla restituzione degli importi effettivamente recuperati, nonché le materie indicate all'articolo 7/ter comma 4.

(2) In seguito gli enti gestori del servizio residenziale accreditato sono denominati „gestori“, i comuni competenti per l'integrazione tariffaria „comuni“ e le persone obbligate al pagamento della partecipazione tariffaria „debitori“. Enti gestori ai quali i comuni hanno delegato la competenza per l'integrazione tariffaria sono equiparati ai comuni.

Art. 2 (Campo di applicazione)

(1) Il presente regolamento riguarda i servizi residenziali per anziani, compresi i ricoveri temporanei, i ricoveri temporanei di transito, gli accompagnamenti abitativi per anziani ed altre forme di servizi per anziani, per quanto per essi sia prevista l'integrazione tariffaria del comune.

Art. 3 (Prescrizioni relative alla richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria)

(1) Il gestore richiede al debitore il pagamento della partecipazione tariffaria per le prestazioni eseguite nel mese precedente e a tal'uopo gli trasmette la relativa richiesta di pagamento entro il 10 del mese con l'avviso che il pagamento deve aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 (Anticipazione a cura del comune)

(1) Qualora dovesse risultare necessario procedere al recupero in via giudiziale nei confronti del debitore, il comune, a norma delle disposizioni dei commi seguenti, anticipa gli importi sospesi al gestore, al fine di garantirne la liquidità. In caso di anticipazione il credito del gestore competente per le azioni giudiziali rimane in essere e non decade nei confronti del debitore.

(2) Presupposto per l'anticipazione a cura del comune, è che il gestore ha trasmesso due diffide al debitore e che gli importi in tutto o in parte non sono stati saldati. Le diffide devono riguardare tutti gli importi, che al momento della rispettiva diffida siano esigibili non prescritti e per i quali il gestore non abbia preso una decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Le diffide prevedono un termine di pagamento di 15 giorni dal ricevimento della diffida. La prima diffida deve aver luogo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento stabilito nella richiesta di pagamento di cui all'articolo 3, la seconda entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella prima diffida. La seconda diffida deve avvenire a cura di un avvocato su incarico del gestore, il quale ha facoltà di conferire all'avvocato la procura all'incasso. Il gestore provvede immediatamente alla trasmissione di una copia dell'incarico concernente la seconda diffida, e, per quanto non sia ancora avvenuto, del contratto in essere con l'avvocato al comune. Una copia della diffida e, per quanto non sia ancora avvenuto, delle richieste di pagamento riguardanti il credito sono immediatamente trasmessi al comune a seconda dei casi, dal gestore ovvero dall'avvocato incaricato.

(3) Il comma 2 si applica anche agli importi, che siano esigibili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che il gestore non abbia preso alcuna decisione riguardo il recupero in via giudiziale. Per tali importi contemporaneamente alla prima diffida deve essere realizzata l'interruzione dei termini prescrizionali. In deroga al comma 2 la prima diffida per gli importi di cui al presente comma deve essere trasmessa al debitore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(4) Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida il gestore deve, anche nel caso del rilascio della procura all'incasso, comunicare all'avvocato incaricato ed al comune, se ha avuto luogo un pagamento. In ogni caso i pagamenti effettuati dal debitore anche successivamente a tale scadenza, devono essere comunicati immediatamente a cura del gestore all'avvocato incaricato ed al comune.

(5) Qualora il pagamento della partecipazione tariffaria in tutto o in parte non abbia avuto luogo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della seconda diffida, l'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune una presa di posizione ed una raccomandazione in ordine ad un modo sensato di procedere. Qualora entro lo stesso termine abbia avuto luogo presso l'avvocato il pagamento dell'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, l'avvocato ne informa il gestore ed il comune ed effettua il versamento a favore del gestore. Gli interessi di mora e le spese legali per la diffida non pagati vanno messi in conto dal gestore al debitore. In ogni caso, i pagamenti del debitore a favore dell'avvocato, che abbiano luogo a seguito della trasmissione della presa di posizione, vanno comunicati immediatamente al gestore ed al comune e versati al gestore.

(6) A condizione che il comune abbia ricevuto tutti i documenti di cui al comma 2 e, in aggiunta, per gli importi di cui al comma 3 la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione e della raccomandazione dell'avvocato incaricato di cui al comma precedente il comune anticipa gli importi sospesi, gli interessi di mora richiesti con la seconda diffida e le spese legali per la diffida. Qualora manchino i documenti di cui al comma 2 ovvero la prova dell'interruzione dei termini prescrizionali, il comune immediatamente le richiede al gestore e il termine di 30 giorni del presente comma inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei documenti richiesti. Il comune non effettua alcun anticipazione, qualora sia stato pagato l'importo corrispondente alla partecipazione tariffaria, ma non anche gli interessi di mora o le spese legali; in tal caso il gestore richiede al debitore il pagamento degli interessi di mora o delle spese legali.

(7) Per le persone, in riferimento alle quali il comune ha effettuato l'anticipazione ai sensi del comma 6, vengono meno gli obblighi di diffida previsti dal comma 2. Per tali persone il gestore trasmette al comune ed all'avvocato incaricato trimestralmente l'elenco degli importi scaduti della partecipazione tariffaria per i 3 mesi precedenti unitamente alle copie delle richieste di pagamento. Il comune ha l'obbligo di anticipare gli importi scaduti entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco. Tale obbligo non riguarda anche gli interessi di mora.

(8) Il comune informa il gestore e l'avvocato incaricato sulle anticipazioni effettuate ai sensi dei commi 6 e 7.

Art. 5 (Scelta e incarico dell'avvocato)

(1) Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti.

(2) Il gestore può provvedere all'incarico di quegli avvocati che in base ad una convenzione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano siano iscritti in apposito elenco.

(3) Nella convenzione di cui al comma 2 l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo:

  1. per le prestazioni relative alle diffide, alle verifiche di solvibilità, all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio il limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato;
  2. i presupposti d'accesso degli avvocati, i termini e le modalità di partecipazione nonché la cancellazione dell'iscrizione;
  3. le norme relative al conferimento dell'incarico.

Tale convenzione viene trasmessa all'ordine degli avvocati di Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti, e pubblicata sui siti internet dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Con la presentazione delle domande, gli avvocati si assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione e la disciplina contenuta nel presente regolamento. L'elenco viene predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati e aggiornati periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo per l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e i gestori; l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico.

(4) La convenzione ha una durata di 5 anni e può essere sciolta anticipatamente di comune accordo dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

(5) I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori ad assumersi nell'ambito e nei limiti massimi della convenzione, stabiliti ai sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco vengano concordati onorari che eccedono i limiti massimi della convenzione, le spese eccedenti sono a carico del gestore.

(6) Nel contratto, che il gestore stipulerà con un avvocato non iscritto all'elenco di cui al comma 3, deve essere espressamente previsto che l'avvocato è obbligato all'osservanza del presente regolamento.

Art. 6 (Partecipazione dei Comuni alle decisioni dei gestori riguardanti la proposizione della domanda giudiziale o il procedimento per la riscossione coattiva)

(1) Il comune trasmette al gestore ed all'avvocato una presa di posizione riguardo il modo di procedere entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione dell'avvocato ai sensi dell'articolo 4 comma 5. Il comune può pronunciarsi a favore della proposizione della domanda giudiziale ovvero, per quanto consentito al gestore dalla normativa vigente, della riscossione coattiva o dell'attesa. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. Il comune può provvedere alla presa di posizione in ogni momento anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni. In assenza di una presa di posizione il gestore non può provvedere alla proposizione della domanda giudiziale ovvero all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.

(2) Il comune può in ogni momento d'ufficio o su proposta del gestore o dell'avvocato richiedere al gestore una verifica di solvibilità del debitore a cura dell'avvocato incaricato. Il comune trasmette la relativa presa di posizione al gestore ed all'avvocato incaricato. Il gestore e il comune devono comunicare all'avvocato le informazioni a loro note riguardanti la situazione di reddito e di patrimonio ovvero denominare fonti, dalle quali l'avvocato incaricato può ottenere informazioni sulla situazione di reddito e di patrimonio. In mancanza di una richiesta esplicita del comune le spese per l'effettuata verifica della solvibilità sono a carico del gestore.

(3) Qualora il comune si sia pronunciato a favore della proposizione della domanda giudiziale, il gestore deve trasmettere all'avvocato incaricato il provvedimento riguardante la proposizione della domanda giudiziale e la procura alla lite. Copia di tali documenti va trasmessa al comune. Le trasmissioni devono aver luogo entro 60 giorni dalla ricezione della presa di posizione del comune. Su richiesta motivata del gestore da presentare prima della scadenza del termine dei 60 giorni, il comune può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni. L'avvocato incaricato deve trasmettere l'atto di citazione al gestore ed al comune entro 60 giorni dalla ricezione della procura alla lite.

(4) Qualora il comune secondo la presa di posizione si sia pronunciato a favore dell'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il gestore è tenuto a trasmettere al comune copia degli atti introduttivi entro 60 giorni dalla ricezione della relativa presa di posizione.

Art. 7 (Partecipazione dei comuni alle decisioni rilevanti dei gestori riguardanti la controversia)

(1) Per tutte le decisioni rilevanti riguardanti le controversie come l'accordo stragiudiziale, il litisconsorzio, la domanda riconvenzionale, la domanda contro la domanda riconvenzionale, l'impugnazione e l'avvio del procedimento di esecuzione va chiesta la presa di posizione del comune. A tal fine l'avvocato incaricato trasmette in tempo utile al gestore ed al comune tutti i documenti e le informazioni, anche relativamente ai termini da osservare, riguardanti la decisione in questione e esprime la propria raccomandazione. In caso di termini perentori la trasmissione è considerata effettuata in tempo utile, quando gli atti del processo in questione, i documenti e le informazioni processuali rilevanti siano pervenuti al comune almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Le proposte scritte ovvero le prese di posizione del debitore relative ad un accordo stragiudiziale vanno trasmesse dall'avvocato unitamente alla sua raccomandazione al gestore ed al comune. Il comune in ogni momento può chiedere all'avvocato ed al gestore una presa di posizione in ordine ad un litisconsorzio, una domanda riconvenzionale o una domanda contro una domanda riconvenzionale. Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, l'avvocato incaricato trasmette la propria presa di posizione e raccomandazione al gestore ed al comune. Entro lo stesso termine il gestore trasmette la propria presa di posizione al comune ed all'avvocato incaricato.

(2) Fatta salva la facoltà della verifica della solvibilità del debitore a norma dell'articolo 6 comma 2 il comune trasmette al gestore ed all'avvocato incaricato la propria presa di posizione in merito alle decisioni menzionate al comma 1 tenendo conto dei termini comunicati. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. In mancanza di una presa di posizione per iscritto del comune il gestore, a seconda dei casi, non può approvare un accordo stragiudiziale, non può provvedere alla chiamata in causa del terzo, alla proposizione della domanda riconvenzionale, della domanda contro la domanda riconvenzionale ovvero all'impugnazione e non può avviare il procedimento di esecuzione forzata.

(3) Quando secondo la presa di posizione del comune deve essere avviato il procedimento di esecuzione forzata, entro 60 giorni della ricezione della relativa presa di posizione l'avvocato incaricato trasmette l'atto giudiziale di avvio di tale procedimento al comune.

Art. 8 (Obblighi di diligenza dei gestori, comuni ed avvocati)

(1) Il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato A nel contratto d'ospitalità.

(2) Il gestore deve impedire la prescrizione dei suoi crediti curando anche spontaneamente l'interruzione dei termini prescrizionali. Egli segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta diligenza e si attiene in particolare agli obblighi di diligenza di cui ai commi 3, 4 e 5.

(3) Il gestore e il comune devono denominare e consegnare all'avvocato incaricato le informazioni ed i documenti significativi per la diffida, la riscossione coattiva, la procedura giudiziale ed il procedimento di esecuzione forzata. A tal fine l'avvocato chiede per iscritto in tempo utile, anche nel corso dei procedimenti, al gestore ed al comune di trasmettere tutte le informazioni e documenti che siano utili e disponibili, anche per chiarire ovvero scoprire specifiche circostanze di fatto.

(4) Il comune e il gestore nominano un responsabile ed un suo sostituto per i procedimenti, compiti ed obblighi previsti dal presente regolamento e se ne informano a vicenda; ne informano anche l'avvocato incaricato.

(5) Il responsabile di cui al comma 4 deve inoltrare le note, i documenti e gli atti ricevuti all'ufficio competente all'interno dell'ente, deve raccogliere da tale ufficio le decisioni, le prese di posizione, i documenti e gli atti ai sensi del presente regolamento e deve trasmettere questi, in mancanza di diversa disposizione, sempre all'altro ente ed all'avvocato incaricato nel rispetto dei termini previsti.

(6) L'avvocato incaricato, in mancanza di diversa disposizione, ha l'obbligo di trasmettere tutte le note, tutti i documenti ed atti ovvero le relative copie al responsabile del gestore e del comune nel rispetto dei termini previsti.

Art. 9 (Assunzione delle spese procedurali e degli onorari)

(1) Per le persone, in riferimento alle quali il comune abbia effettuato l'anticipazione, il comune sopporta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, le spese procedurali e gli onorari connessi alle procedure giudiziali e di recupero coattivo, che in virtù di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato non debbano essere sopportate dal debitore o che non siano riscosse dal debitore.

(2) Il comune versa al gestore le spese procedurali che maturano nel corso dei processi nonché, nei limiti indicati dall'articolo 5, gli onorari spettanti all'avvocato. L'avvocato incaricato trasmette al gestore ed al comune la relativa richiesta di pagamento. Il gestore effettua il versamento a favore dell'avvocato. Il comune versa al gestore le spese procedurali nonché gli onorari per le prestazioni in questione spettanti all'avvocato ai sensi dell'articolo 5 entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Qualora il comune accerti, che per le prestazioni messe in conto dall'avvocato non siano state trasmesse al comune gli atti processuali connessi come atti di citazione e comparse di risposta, ai sensi del presente regolamento, il versamento non va effettuato. Ciò vale anche qualora il comune accerti che la propria presa di posizione non è stata osservata.

(3) Il comune versa al gestore le spese procedurali e gli onorari, che derivano al gestore da una sentenza passata in giudicato, entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza di pagamento da parte del gestore. Tale versamento non ha luogo, qualora la sentenza non sia stata trasmessa al comune in tempo utile oppure la relativa presa di posizione del comune non sia stata osservata.

(4) Qualora il debitore, in virtù di un accordo stragiudiziale o di una sentenza passata in giudicato, paghi al gestore in tutto o in parte le sue spese procedurali e legali, comprese gli onorari spettanti all'avvocato, il gestore versa al comune gli importi corrisposti dal debitore nei limiti degli importi versati ai sensi del comma 2 entro 30 giorni del pagamento del debitore.

Art. 10 (Restituzione degli importi anticipati)

(1) Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali e di recupero coattivo e degli onorari, restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli Art. 4 e 9 al comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

  1. il gestore non ha trasmesso al comune copia della procura alla lite e della decisione dell'organo competente sulla proposizione della domanda giudiziale entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 3;
  2. il gestore non ha trasmesso la copia degli atti introduttivi del procedimento di riscossione coattiva entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 4;
  3. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non ha trasmesso al comune una proposta del debitore relativa ad un accordo stragiudiziale;
  4. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stata trasmessa la sentenza unitamente alla presa di posizione dell'avvocato in tempo utile;
  5. al comune, in violazione dell'articolo 7 comma 1, non è stato trasmesso in tempo utile l'atto di impugnazione del debitore unitamente alla presa di posizione dell'avvocato;
  6. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha conferito la procura alla lite o ha dato avvio al procedimento di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1;
  7. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha approvato un accordo stragiudiziale ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  8. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha approvato l'accordo stragiudiziale approvato dal debitore ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
  9. il gestore, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, ha effettuato l'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, ha proposto una domanda riconvenzionale o una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 3 e 4;
  10. il gestore, in violazione della presa di posizione del comune, non ha provveduto all'estensione della lite ad una pluralità di soggetti, alla proposizione di una domanda riconvenzionale o di una domanda contro la domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 7;
  11. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, ha proposto, in mancanza o in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  12. il gestore, in violazione dell'articolo 7 comma 2, non ha proposto, in violazione della presa di posizione del comune, mezzi di impugnazione ovvero non ha avviato il procedimento di esecuzione forzata;
  13. il gestore non ha provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

(2) Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune qualora si accerti che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 e che la violazione accertata sia stata la causa del mancato o parziale accoglimento della domanda giudiziale del gestore ovvero dell'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del debitore. Una violazione ricorre fra l'altro anche quando informazioni, documenti o atti significativi per la vertenza, nonostante la loro disponibilità, non siano stati trasmessi affatto, siano stati trasmessi in maniera incompleta o non in tempo utile ovvero quando siano stati forniti delle informazioni significativi per la vertenza non corrispondenti ai fatti.

(3) Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di restituzione del comune.

(4) Dalla data di trasmissione della richiesta di restituzione a norma del comma 3 vengono a mancare in riferimento al debitore interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi del comune di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e gli onorari.

Art. 11 (Restituzione della partecipazione tariffaria al comune)

(1) Il gestore restituisce al comune gli importi effettivamente recuperati in seguito alle procedure giudiziali o di recupero coattivo, ad un accordo stragiudiziale o con altre modalità entro 30 giorni dalla riscossione da parte del gestore.

Art. 12 (Convenzioni)

(1) Mediante convenzione il gestore e il comune interessato stabiliscono, nel rispetto e nei limiti della regolamentazione valida a livello provinciale contenuta nel presente regolamento, forme di gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni; le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 si applicano comunque anche in mancanza della convenzione qui prevista.

(2) Le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1 a 11 vanno inserite nella convenzione di cui al comma 1, si applicano in ogni caso, anche in mancanza di apposita clausola e prevalgono sulle clausole convenzionali contrarie. Nell'ambito della disciplina contenuta nei commi seguenti possono essere convenute delle integrazioni delle disposizioni menzionate.

(3) Può essere convenuto quanto segue:

  1. la partecipazione del comune, per quanto sia possibile per legge, alla scelta dell'avvocato ed il conferimento del relativo incarico a cura del gestore;
  2. la tenuta di riunioni per la discussione dei casi al fine della rilevazione delle informazioni, dei documenti e degli atti significativi per il procedimento; gli obblighi di cui all'articolo 8 comma 3 e in particolare quelli di trasmissione rimangono fermi;
  3. l'assunzione delle spese procedurali, comprensive degli onorari, e l'anticipazione degli importi sospesi per le procedure in essere, per le quali non vi è ancora stata una sentenza passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore dell’accordo previsto dal presente articolo.

(4) Quando la convenzione preveda l'assunzione delle spese procedurali e l'anticipazione degli importi sospesi ai sensi del comma 3 lettera c) per ciascun procedimento pendente va indicato il rispettivo stato al momento della stipula della convenzione e va disciplinata la trasmissione degli atti del relativo procedimento al comune. Il gestore deve fare in modo che l'avvocato incaricato si attenga alle disposizioni del presente regolamento. Ai procedimenti pendenti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

 

Allegato A)

 

„Clausole contrattuali - contratto ospite-struttura” (articolo 8 comma 1)

Tariffa e modalità di pagamento

 

1. L’ospite è obbligato a corrispondere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa fattura la tariffa intera ovvero quella calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale.

2. La tariffa viene determinata annualmente dall’organo competente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata annualmente all’ospite entro la fine del mese di gennaio.

3. Ai sensi del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le persone obbligate, ossia l’ospite e i componenti del nucleo familiare, possono presentare una domanda di riduzione della tariffa. Questa deve essere presentata all’ente territorialmente competente, ove verrà calcolato l’importo della tariffa a carico delle singole persone, in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

4. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’ospite ed i familiari obbligati alla compartecipazione ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, e successive modifiche, devono corrispondere alla casa di riposo la somma di euro __________ 1 a titolo di cauzione.

5. Per la copertura di fatture, che al momento della dimissione dell'ospite risultano non saldate, la casa di riposo è autorizzata a trattenere la cauzione. Eventuali importi residui verranno restituiti dal gestore agli aventi diritto entro 30 giorni dalla dimissione.

6. Il giorno di accettazione e il giorno di dimissione vengono fatturati.

7. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della giunta provinciale.

 

1 L'importo deve corrispondere ad almeno una mensilità della tariffa e non può superare l'importo di due mensilità della tariffa

 

Foro competente

 

1. Per tutte le controversie nascenti tra l'ospite o, ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, e successive modifiche, tra il coobbligato del nucleo familiare e la casa di riposo, è competente secondo il valore della controversia, esclusivamente il Giudice di Pace di Bolzano o il Tribunale di Bolzano (sede principale).

 

Rinuncia a sollevare l’eccezione riguardante la misura dell’aliquota ovvero della tariffa

 

1. L'ospite e coloro che ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, e successive modifiche, sono coobbligati quali appartenenti al nucleo familiare, dichiarano di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero tariffa, che come previsto dall’articolo (Tariffa e modalità di pagamento), comma 2, viene comunicata agli ospiti entro il mese di gennaio di ogni anno o dietro semplice richiesta alla segreteria della casa di riposo.

 

Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa

 

1. L'ospite ed il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del D.P.G.P. n. 30/2000, e successive modifiche, nel testo vigente, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della casa di riposo.

2. I membri dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della casa di riposo, a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e del suo nucleo familiare ristretto.

 

 

(Luogo e data)

 

 

L’ospite / il tutore / curatore / amministratore di sostegno

 

  _____________________

 

 

Il/i familiare / i coobbligato

 

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

 

Il direttore / la direttrice della casa di riposo

 

 

  __________________

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno nonché i familiari coobbligati dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo (Tariffa e modalità di pagamento), comma 1, 4 e 5, articolo (foro competente), articolo (Rinuncia a sollevare l’eccezione riguardante la misura dell’aliquota ovvero della tariffa) e articolo (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.

 

 

L'ospite / il tutore / curatore / amministratore di sostegno

 

 

  _____________________

  

 

Il / i familiare / i coobbligato / i

  _____________________

  _____________________

  _____________________

  _____________________

 

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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