(1) Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio/a, da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del/la bambino/a e precisamente in non più di due soluzioni per ogni figlio/a. In caso di parto plurimo, l'aspettativa ha una durata massima di un anno per ogni figlio/a oltre al/la primo/a. 29)
(2) Una delle due soluzioni di cui al comma 1, deve essere fruita in modo tale da comprendere almeno un intero anno scolastico oppure, se successiva ad una precedente assenza dal servizio per altri motivi, la rimanente parte dell'anno scolastico fino al 31 agosto. In caso di parto plurimo, una delle possibili soluzioni deve essere fruita secondo le modalità sopra indicate. Nei confronti del personale che rientra in servizio dopo il 30 aprile trovano applicazione le vigenti disposizioni.
(3) L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro l'ottavo anno di vita del/la bambino/a e nel rispetto dei commi 1 e 2. Tale periodo non viene considerato come soluzione a sé stante ai sensi del comma 1.
(4) L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano, comunque, il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell'aspettativa.
(5) L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.
(6) Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione fissa e continuativa spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
(7) Il personale di cui al comma 1, può optare, purché non escluso dal lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale; in ogni caso, detto rapporto, nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno, deve avere una durata per un intero anno scolastico. In tale caso, la parte residua degli oneri di cui al comma 6, è a carico dell'amministrazione. Se il limite massimo dell'aspettativa è esaurito, per la parte rimanente del relativo anno scolastico e fino al 31 agosto, il personale è collocato d'ufficio e nella stessa misura, in rapporto a tempo parziale ordinario.
(8) Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa va fruita entro i primi dodici anni dall’ingresso del/la minore nel nucleo famigliare, e comunque, entro il 15.mo anno di età del/la minore. 30)
(9) L'ammissione all'aspettativa ed al tempo parziale di cui al presente articolo, è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non è tenuto al rispetto del preavviso.
(10) Il presente articolo si applica al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a sette mesi consecutivi, con un'anzianità di servizio di almeno tre anni ed in possesso dell'abilitazione o idoneità prescritta per il relativo impiego.