(1) Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisizione ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Provincia autonoma di Bolzano, e per incentivare la partecipazione delle comunità locali ai processi di trasformazione urbana, ai Comuni interessati dai predetti processi è assegnata una quota, determinata nell’accordo di programma nell’ambito della conferenza dei servizi, non inferiore al 30 per cento dei benefici pubblici derivanti dalla valorizzazione degli immobili.
(2) La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri per la quantificazione dei benefici pubblici e le modalità per la loro suddivisione, tenendo conto, in particolare, dei tempi di approvazione delle procedure, degli effettivi margini e dei rendimenti finanziari. Sono da considerare benefici pubblici anche le opere pubbliche e gli interventi di pubblica utilità richiesti dai Comuni, gli immobili a questi assegnati, eventuali sconti o agevolazioni concessi rispetto ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti finanziari della valorizzazione spettanti alla Provincia. 47)