(1) A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali.
(2) I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.
(3) La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi.
(4) 36) 37)
(4/bis) Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano, mediante accordo, l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio. 38)
(4/ter) Nell’ambito dell’accordo di cui al comma 4/bis sono determinate altresì le sanzioni applicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, mediante l’introduzione di un sistema sanzionatorio omogeneo rispetto al sistema statale, che sanzioni, in misura proporzionata all’entità delle infrazioni commesse, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio, anche mediante la decurtazione dei finanziamenti spettanti ai sensi delle leggi vigenti. 39)