(1) Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo articolo 2, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominati disciplinati dall’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali. 30)