(1) La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante:
(2) Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 43)
(3) Agli enti locali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.44)