(1) Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.
(2) Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi diritto possono utilizzare anche la propria quota delle misure di compensazione ambientale nel rispetto dei fini previsti dalla normativa vigente e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 45)