(1) I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.
(2) L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri e parametri che descrivono il fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.
(3) Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese risultanti dalle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati. 18)