In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

Art. 7/bis (Fondo di rotazione per investimenti) 24)

(1)  Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(2)  Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai comuni per spese di investimento, con obbligo per i comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all'articolo 2 sono definiti le spese di investimento finanziabili, le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, le modalità di pagamento a favore dei comuni e il riversamento da parte dei medesimi.

(2/bis)  Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale. 25)

(2/ter)  Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni. 26)

(2/quater)  I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni. 27)

(2/quinquies)  La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità. 28)

(3)  Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 26200) una spesa pari a 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla relativa variazione del piano di gestione si provvede con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.29) 

24)
Vedi anche l'art. 11, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
25)
L'art. 7/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
26)
L'art. 7/bis, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
27)
L'art. 7/bis, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
28)
L'art. 7/bis, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
29)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, poi abrogato dall'art. 33 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, ed infine reinserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionAutonomia gestionale e rappresentanza comunale
ActionActionDisciplina degli interventi finanziari
ActionActionArt. 4 (Fondo ordinario)
ActionActionArt. 5 (Fondo per gli investimenti)
ActionActionArt. 5/bis (Nuovo fondo per gli investimenti)
ActionActionArt. 6 (Fondo ammortamento mutui)
ActionActionArt. 7 (Fondo perequativo)
ActionActionArt. 7/bis (Fondo di rotazione per investimenti) 
ActionActionArt. 7/ter (Disposizioni in materia di riscossione di entrate)
ActionActionArt. 8 (Norma finale)
ActionActionArt. 9 (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni)
ActionActionArt. 10 (Piano economico-finanziario)
ActionActionArt. 11 (Garanzie fideiussorie)
ActionActionArt. 12 (Patto di stabilità provinciale)
ActionActionArt. 12.1 (Pareggio di bilancio)
ActionActionArt. 12/bis (Disposizioni per il personale dei comuni)
ActionActionArt. 13 (Deliberazioni a contrattare e relative procedure)  
ActionActionArt. 13/bis (Promozione dell’attività economica in territori strutturalmente deboli)
ActionActionArt. 14 (Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze)
ActionActionArt. 15 (Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio)
ActionActionArt. 16 (Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata)
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionActionm) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
ActionActionn) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
ActionActiono) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico