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e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 61)
Disposizioni in materia di finanza locale

1)
Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

CAPO I
Autonomia gestionale e rappresentanza comunale

Art. 1 (Indirizzo e programmazione pluriennale)   delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall’istituzione di nuovi tributi. Nell’importo predetto è altresì tenuto conto della quota di spettanza dei comuni sui tributi locali istituiti con la legislazione statale, come individuata con apposita normativa provinciale da emanarsi entro il 30 giugno 2012. [Fermo restando il termine previsto dall’ordinamento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente a materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.] 2) 3)

(2)  Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale: 

  1. fondo ordinario;
  2. fondo per investimenti;
  3. fondo per ammortamento mutui;
  4. fondo perequativo;
  5. fondo di rotazione per investimenti. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

(3) I finanziamenti a carico del fondo ordinario, sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento. 12)  

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
3)
Il terzo periodo dell'art. 1, comma 1, così come introdotto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
4)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
5)
Vedi anche l'art. 4 comma 1 della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
6)
Vedi anche l'art. 3, comma 1 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 28.
7)
Vedi anche l'art. 5, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
8)
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 21 settembre 2018, n. 20.
9)
Vedi anche l'art. 9, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
10)
Vedi anche l'art. 7, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.
11)
Vedi anche l'art. 4, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
12)
L'art. 1, comma 3, è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, poi modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 23. dicembre 2015, n. 18.

Art. 2 (Comitato per gli accordi finanziari - Determinazione dei fondi)

(1)  La dotazione dei fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni sono concordate ogni anno tra il Presidente della giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni.

(2)  Ai fini dell'intesa, si tiene conto delle risorse globali e della politica tariffaria e tributaria dei comuni, computate con l'aliquota minima fissata dalla legge ovvero nella misura stabilita dalla legge.

(3)  Le funzioni della rappresentanza dei comuni sono svolte dal consiglio dei comuni di cui alla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4. 13)

(4) Il consiglio dei comuni esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di finanziamenti agli enti locali. Le modalità per l’esercizio delle competenze sono stabilite nell’accordo di cui al presente articolo. 14)

13)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
14)
L’art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 11, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 2/bis (Funzioni di vigilanza e tutela della Giunta provinciale sugli enti locali)

(1)  In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funzionario/una funzionaria incaricati. Esso/Essa verifica anche l’attuazione delle decisioni. 15)

15)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 2/ter  16)

16)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 24, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 3 17)

17)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 9, comma 7, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

CAPO II
Disciplina degli interventi finanziari

Art. 4 (Fondo ordinario)

(1)  I finanziamenti a carico del fondo ordinario sono utilizzati dai comuni per far fronte alle spese correnti.

(2)  L’assegnazione dei finanziamenti ai comuni di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri e parametri che descrivono il fabbisogno finanziario dei singoli comuni, tenendo conto anche delle risorse finanziarie dei comuni. I criteri e i parametri per il rilevamento del fabbisogno finanziario e la loro ponderazione nonché i dettagli per tenere conto delle risorse finanziarie sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.

(3)  Sono inoltre assegnati ai comuni i fondi per far fronte alle spese risultanti dalle funzioni delegate, in base ai programmi di attività e di spesa concordati. 18)

18)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 5 (Fondo per gli investimenti)

(1) Per la copertura delle spese di investimento i comuni ricevono annualmente, sulla base di criteri di fabbisogno, contributi agli investimenti. Con questi contributi agli investimenti sono da finanziare le opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della stessa legge provinciale.

(2)  In deroga alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, l’assegnazione di cui all’articolo 5 della stessa legge ammonta fino al 25 per cento. Le regole sulla resa dei conti sono stabilite con regolamento di attuazione.

(3)  I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione, le norme di transazione per la nuova disciplina sugli investimenti, nonché i dettagli e le procedure per il finanziamento delle spese di investimento sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2.  19)

(4) Ai comuni, alle comunità comprensoriali e ai consorzi di comuni possono essere assegnati mezzi finanziari provenienti dal fondo per gli investimenti e destinati a progetti speciali. I criteri per queste assegnazioni sono disciplinati dall’accordo di cui all’articolo 2. 20)

19)
L'art. 5 è stato prima sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 31, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’art. 5 è abrogato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
20)
L’art. 5, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 11, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 5/bis (Nuovo fondo per gli investimenti)

(1)  A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti” per l’erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della citata legge provinciale.

(2)  Il fondo è così suddiviso:

  1. una quota parte assegnata e liquidata d’ufficio ai comuni in base a criteri di fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione vengono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2;
  2. una quota parte messa a disposizione, dietro presentazione di istanza da parte dei comuni, per finanziare particolari categorie di opere pubbliche da selezionarsi mediante bando per la presentazione di progetti.

(3)  La suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche e i criteri per la concessione delle risorse del fondo sono proposti da un comitato paritetico composto dal presidente della Provincia, eventuali altri rappresentanti della Provincia e da rappresentanti del Consiglio dei Comuni. La gestione amministrativa del fondo e la valutazione tecnico-amministrativa delle opere sono affidate a una commissione tecnica paritetica.

(4)  Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono stabiliti: la composizione del comitato paritetico e della commissione tecnica paritetica, la suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche nonché i criteri e le procedure per la concessione dei contributi agli investimenti. Con lo stesso accordo sono inoltre stabilite le modalità e la tempistica di utilizzo del fondo.

(5)  A valere sul “Nuovo fondo per gli investimenti” vengono inoltre concessi i contributi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. 21)

21)
L’art. 5/bis è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 6 (Fondo ammortamento mutui)

(1)  I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono utilizzati dai comuni per far fronte ad oneri di ammortamento dei mutui contratti o da contrarsi, secondo i criteri e le modalità della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, nel testo vigente.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di finanza locale, sentita la delegazione dei comuni, propone alla Giunta provinciale la graduatoria delle categorie di opere pubbliche da ammettere a finanziamento.

Art. 7 (Fondo perequativo)

(1) I finanziamenti del fondo perequativo sono assegnati ai comuni per sostenere la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 22)

(2)  I criteri per l'assegnazione ai singoli comuni dei finanziamenti di cui al presente articolo sono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2. 23)

22)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
23)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

Art. 7/bis (Fondo di rotazione per investimenti) 24)

(1)  Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(2)  Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai comuni per spese di investimento, con obbligo per i comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all'articolo 2 sono definiti le spese di investimento finanziabili, le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, le modalità di pagamento a favore dei comuni e il riversamento da parte dei medesimi.

(2/bis)  Compatibilmente con il regime degli aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di rotazione le società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali a livello provinciale. 25)

(2/ter)  Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni. 26)

(2/quater)  I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni. 27)

(2/quinquies)  La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità. 28)

(3)  Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 26200) una spesa pari a 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla relativa variazione del piano di gestione si provvede con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.29) 

24)
Vedi anche l'art. 11, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
25)
L'art. 7/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
26)
L'art. 7/bis, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
27)
L'art. 7/bis, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
28)
L'art. 7/bis, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
29)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, poi abrogato dall'art. 33 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, ed infine reinserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/ter (Disposizioni in materia di riscossione di entrate)

(1)  Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo articolo 2, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominati disciplinati dall’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali. 30)

30)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

Art. 8 (Norma finale)

(1)  La legge finanziaria autorizza gli stanziamenti della spesa del bilancio provinciale per la dotazione concordata dei fondi di cui all'articolo 1, comma 2, relativamente a ciascun anno del triennio di riferimento.

Art. 9 (Norme per il ricorso all'indebitamento dei comuni)

(1)  Il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è ammesso, nelle forme previste dal presente articolo, per il finanziamento di spese in conto capitale e per l'estinzione anticipata di passività onerose derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito. È consentito il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge.

(2)  Le entrate relative ai mutui di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata.

(3)  Il ricorso all'indebitamento è consentito solo se:

  1. sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale;
  2. sia dimostrata la disponibilità delle risorse finanziarie per l'ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi.

(4)  I contratti di mutuo con enti diversi dalla cassa depositi e prestiti, dall'istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'istituto per il credito sportivo devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

  1. l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni;
  2. la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipulazione del contratto, salvo diversa disposizione di legge;
  3. la rata di ammortamento deve essere comprensiva, fin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
  4. devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;
  5. deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti.

(5)  Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare investimenti o variare quelli già in atto, l'organo competente modifica la relazione previsionale e programmatica prima dell'assunzione del mutuo.

(6)  I comuni sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

(7)  A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti i comuni possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale nonché accendere ipoteche e altre forme di garanzia previste dalla legge.

(8)  Il tesoriere, su richiesta del comune corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

(9)  Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 17, comma 92, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.31) 

31)
L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 10 (Piano economico-finanziario)

(1)  Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi dell'articolo 2, è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa.32) 

32)
L'art. 10 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 11 (Garanzie fideiussorie)

(1)  I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni d'indebitamento fatte da aziende da essi dipendenti o da forme collaborative cui partecipano.

(2)  La garanzia fideiussoria, inoltre, può essere rilasciata a favore delle società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 44, comma 6, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio pubblico, nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti ai sensi della legislazione vigente; in tal caso gli enti predetti rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell'opera e in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

(3)  La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere ai fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del comune, a condizione che:

  1. il progetto sia approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della comunità locale;
  2. si preveda l'acquisizione, al termine della concessione, dell'opera realizzata al patrimonio del comune;
  3. la convenzione di cui alla lettera a) regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera.

(4)  Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 1, comma 3 quinquies, della legge 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche.33) 

33)
L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 12 (Patto di stabilità provinciale)

(1)  Nel quadro delle disposizioni costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al fine di favorire uno sviluppo equilibrato della finanza comunale e il concorso della gestione finanziaria dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Provincia ed il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni sottoscrivono annualmente, entro il termine massimo del 28 febbraio, un patto di stabilità provinciale. Tale patto di stabilità si riferisce a più esercizi finanziari ed è diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire miglioramenti dei saldi di bilancio e riduzioni di finanziamenti in disavanzo delle spese, anche mediante misure correttive. 34)

(2)  Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale, criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.35) 

34)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
35)
L'art. 12 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 12.1 (Pareggio di bilancio)

(1)  A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali.

(2)  I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.

(3)  La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi.

(4)   36) 37)

(4/bis)  Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano, mediante accordo, l’obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio. 38)

(4/ter)  Nell’ambito dell’accordo di cui al comma 4/bis sono determinate altresì le sanzioni applicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, mediante l’introduzione di un sistema sanzionatorio omogeneo rispetto al sistema statale, che sanzioni, in misura proporzionata all’entità delle infrazioni commesse, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio, anche mediante la decurtazione dei finanziamenti spettanti ai sensi delle leggi vigenti. 39)

36)
L'art. 12.1 è stato inserito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
37)
L'art. 12.1, comma 4, è stato abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera b), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
38)
L'art. 12.1, comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
39)
L'art. 12.1, comma 4/ter è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 12/bis (Disposizioni per il personale dei comuni)

(1)  Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del Comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, assunto previa:

  1. stipula di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
  2. stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
  3. partecipazione a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;
  4. conclusione di un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 40)

(2)  La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale. 41)

(3)  Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti i parametri per l'assunzione di dirigenti nel caso di gestione associata di servizi o funzioni ai sensi dell’articolo 127, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, e per assunzioni finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle attività nei casi di cui agli articoli 91, comma 4/bis, e 155, comma 1, secondo periodo, della citata legge regionale, nonché per l’assunzione a tempo determinato nei casi di cui all’articolo 167, comma 1/bis, della stessa legge regionale. 42)

40)
L'art. 12/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
41)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 31, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
42)
L'art. 12/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 13 (Deliberazioni a contrattare e relative procedure)   delibera sentenza

(1)  La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità deve essere preceduta da deliberazione indicante:

  1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  3. le modalità di scelta del contraente entro quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia e le ragioni che ne sono alla base.

(2)  Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa  dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 43)

(3)  Agli enti locali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.44)

massimeDelibera 20 marzo 2023, n. 240 - Definizione dei territori strutturalmente deboli, ai sensi dell’art. 13 bis comma 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 6
43)
L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
44)
L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 16 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 13/bis (Promozione dell’attività economica in territori strutturalmente deboli)

(1)  Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.

(2)  Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi diritto possono utilizzare anche la propria quota delle misure di compensazione ambientale nel rispetto dei fini previsti dalla normativa vigente e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 45)

45)
L’13/bis è stato inserito dall’art. 3,comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 14 (Anticipazioni ai Comuni della Val Venosta per il risanamento di stazioni ferroviarie e loro pertinenze)

(1)  È autorizzata la spesa di 250.000 euro (capitolo 61520) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, per la concessione di anticipazioni ai comuni della Valle Venosta per il finanziamento delle spese di progettazione di opere di risanamento e sistemazione di immobili adibiti a stazioni ferroviarie e loro pertinenze nonché di riqualificazione e valorizzazione dei rispettivi areali ferroviari.

(2)  La restituzione alla Provincia delle somme anticipate deve avvenire entro tre anni dalla relativa erogazione, maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di mancata restituzione l'assessore alle finanze e bilancio provvede al recupero mediante corrispondente decurtazione delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge a favore dei comuni inadempienti.

(3)  In mancanza di iniziative dei comuni, gli stanziamenti di bilancio non utilizzati sono destinati ad interventi diretti dell'amministrazione provinciale per le stesse finalità.46) 

46)
L'art. 14 è stato aggiunto dall'art. 11 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 15 (Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio)

(1)  Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisizione ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Provincia autonoma di Bolzano, e per incentivare la partecipazione delle comunità locali ai processi di trasformazione urbana, ai Comuni interessati dai predetti processi è assegnata una quota, determinata nell’accordo di programma nell’ambito della conferenza dei servizi, non inferiore al 30 per cento dei benefici pubblici derivanti dalla valorizzazione degli immobili.

(2)  La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri per la quantificazione dei benefici pubblici e le modalità per la loro suddivisione, tenendo conto, in particolare, dei tempi di approvazione delle procedure, degli effettivi margini e dei rendimenti finanziari. Sono da considerare benefici pubblici anche le opere pubbliche e gli interventi di pubblica utilità richiesti dai Comuni, gli immobili a questi assegnati, eventuali sconti o agevolazioni concessi rispetto ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti finanziari della valorizzazione spettanti alla Provincia. 47) 

47)
L'art. 15 è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

Art. 16 (Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata)

(1)  Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi ai comuni,  al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge. 48)

(2)  Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste.

(3)  Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo per la finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.

(4)  I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 3 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il relativo utilizzo.

(5)  Per gli scopi di cui al comma 1 e per promuovere lo svolgimento di acquisti in forma congiunta, alle società cooperative d’acquisto, alle quali si sono associati Comuni, Comunità comprensoriali e altri enti pubblici, possono essere concessi, mediante accordo sulla finanza locale, contributi per l’acquisto di programmi informatici gestiti centralmente e per servizi amministrativi a gestione centralizzata ad essi connessi.

(6)  Il 50 per cento dei finanziamenti vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d’acquisto. 49)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

48)
L’art. 16, comma 1, è stato così modificato dall’art. 11, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
49)
L'art. 16 è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
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