(1) A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti” per l’erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della citata legge provinciale.
(2) Il fondo è così suddiviso:
- una quota parte assegnata e liquidata d’ufficio ai comuni in base a criteri di fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione vengono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2;
- una quota parte messa a disposizione, dietro presentazione di istanza da parte dei comuni, per finanziare particolari categorie di opere pubbliche da selezionarsi mediante bando per la presentazione di progetti.
(3) La suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche e i criteri per la concessione delle risorse del fondo sono proposti da un comitato paritetico composto dal presidente della Provincia, eventuali altri rappresentanti della Provincia e da rappresentanti del Consiglio dei Comuni. La gestione amministrativa del fondo e la valutazione tecnico-amministrativa delle opere sono affidate a una commissione tecnica paritetica.
(4) Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono stabiliti: la composizione del comitato paritetico e della commissione tecnica paritetica, la suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche nonché i criteri e le procedure per la concessione dei contributi agli investimenti. Con lo stesso accordo sono inoltre stabilite le modalità e la tempistica di utilizzo del fondo.
(5) A valere sul “Nuovo fondo per gli investimenti” vengono inoltre concessi i contributi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. 21)