(1) I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 25 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 31, a conseguire la concessione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
(2) Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1, 2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore rispettivamente a 400, 800 o 1200 metri quadrati.
(3) Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva,
(4) Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riforma del diritto di edificare, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.
(5) Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è determinata come segue:
- è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6000 metri quadrati;
- è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore rispettivamente a 500 metri quadrati o a 1500 metri quadrati;
- è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;
- è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agrituristica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
- è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.