Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riforma del diritto di edificare, dovuto per tutte le opere abusive, ad esclusione di quelle considerate nell'articolo 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, purché conformi alle norme urbanistiche al momento della realizzazione dell'opera.
(2) Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 è dovuto il contributo di urbanizzazione nella misura fissata dal Comune all'entrata in vigore della presente legge.
(3) Per le opere realizzate dopo il 30 gennaio 1977 è dovuto altresì il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, nella percentuale dovuta al momento dell'inizio dei lavori delle opere abusive e riferita al costo di costruzione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.