Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) Le opere di cui all'articolo 25 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse:
(2) Sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale. Possono essere considerate compatibili con il verde agricolo al solo fine della sanatoria:
(3) Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, richiamata con legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
(4) Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.