Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 19, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.4)
L'art. 40 è stato modificato dall'art. 39 della L.P. 16 novembre 1988, n. 47: con questo articolo è stato anche prorogato al 30 giugno 1989 il termine previsto nel comma 2 dell'art. 42 di questa legge.