(1) Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche ed integrazioni, formazione del nuovo catasto urbano, entro il 30 giugno 1987, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
(3) Al fine di utilizzare procedure che consentano l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, miglioramento per la formazione del nuovo catasto, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su schema conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, ventunesimo comma, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifiche, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
(4) Perle dichiarazioni di cui al secondo comma, presentate successivamente al 30 giugno 1989 l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifiche, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivemodifiche ed integrazioni, è elevata a lire 250.000.4)