Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
(1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 29, sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione e ai sensi dell'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sospesi quelli penali, nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.
(2) La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
(3) Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 senza che sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.