(1) Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 25, quarto comma, e dall'articolo 27, limitatamente alle opere non suscettibili di sanatoria, il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e provinciali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. Per quanto concerne il vincolo paesaggistico si applica la legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Nei casi in cui è previsto il ricorso alla Giunta provinciale il ricorso si intende accolto, qualora la Giunta provinciale non decida entro i termini di legge.
(2) Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
- in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici;
- in contrasto con le norme di cui all'articolo 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale.
(3) Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
(4) Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o provinciali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.
(5) Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico provinciale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
(6) Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.