(1) Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
- senza licenza o concessione edilizia prescritte da norme di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;
- in base a licenza o concessione edilizia annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
(2) Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quanto alle opere interne agli edifici già esistenti ed a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
(3) Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge provinciale 3 gennaio 1978, n, 1, riforma del diritto di edificare, a richiedere la concessione edilizia, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
(4) Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 28 della presente legge.