(1) La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 25, accompagnata dell'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 29, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
(2) L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica.
(3) Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione dell'oblazione del casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
(4) Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovratasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
(5) I soggetti indicati all'articolo 3 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 33, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 29.
(6) La somma dovuta viene determinata nella misura del 30% rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 28.
(7) Si applicano le procedure previste dagli articoli 29 e 30.