(1) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi, quali spazi ulteriori, soltanto quelli necessari alla gestione e all’amministrazione. L’abitazione del custode deve avere un ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico spettacolo e trattenimento tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purché abbia resistenza al fuoco almeno REI 60.
(2) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un’uscita indipendente.