(1) Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti di almeno 1 m.
(2) Per i complessi multisala è consentito quanto segue:
- più locali della stessa tipologia fra quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f), possono essere serviti da un unico atrio, purché siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti direttamente fra loro e provvisti di vie di esodo indipendenti;
- più locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e un unico locale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, possono essere serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- più locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), possono essere serviti da un unico atrio a condizione che:
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
- non comunichino direttamente tra loro;
- siano provvisti di vie di esodo indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1.000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro e il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
(3) Per le comunicazioni con altre attività è consentito quanto segue:
- i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare, purché gestionalmente pertinenti, con le attività indicate ai punti 67,68 e 71 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno EI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo. Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60;
- i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a). Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), possono comunicare, purché gestionalmente pertinenti, con le attività indicate al punto 66 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono comunicare con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono comunicare con sale giochi, purché gestionalmente pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno EI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo.
(4) I locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 66 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono osservare le disposizioni specifiche riportate al punto 8.4 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11.
(5) I depositi, intesi come ambienti destinati alla conservazione dei materiali occorrenti all’esercizio dei locali e ai servizi amministrativi, annessi ai locali di cui al presente regolamento, a esclusione di quelli contemplati agli articoli 48 e 76, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60 o commisurata al carico di incendio.
(6) I depositi devono, inoltre, essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali tramite porte autochiudenti resistenti al fuoco almeno REI 60 o commisurate al carico di incendio.