(1) Dopo l’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12/ter (Adeguamento dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali)
1. L’indennità di residenza prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, e successive modifiche, a favore delle e dei titolari, delle direttrici e dei direttori responsabili nonché dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 1.000 abitanti: 9.340,00 euro all’anno;
b) fino a 2.000 abitanti: 7.140,00 euro all’anno;
c) fino a 3.000 abitanti: 5.490,00 euro all’anno.
2. Le domande sono presentate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, all’Ufficio provinciale Governo sanitario entro il 31 marzo degli anni pari.
3. Le titolari e i titolari, le direttrici e i direttori responsabili nonché i gestori provvisori che siano autorizzati, dopo il 31 marzo di un anno pari, ad aprire farmacie rurali in località con popolazione fino a 3.000 abitanti possono presentare domanda per la concessione dell’indennità di residenza entro il 31 marzo del successivo anno dispari.
4. La misura dell’indennità di residenza può essere rideterminata ogni due anni sulla base del calcolo dell’ASTAT, utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute.”
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la concessione dell’indennità di residenza presentate entro il 31 marzo 2022.
(3) Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.
(4) Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 355.000,00 euro per l’anno 2022, in 355.000,00 euro per l’anno 2023 e in 400.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Gli oneri a regime sono quantificati in 400.000,00 euro all’anno. 2)