(1) Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente accessibile dall’esterno.
(2) Le distanze minime ammesse tra l’edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena nonché delle disposizioni di cui all’articolo 45.