(1) Il sipario di sicurezza e i relativi macchinari devono essere sottoposti ad accurata verifica da parte di persona abilitata con le cadenze previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. Di detta verifica va redatto apposito verbale, da conservare in loco.
(2) La pulizia e la manutenzione dei macchinari che azionano il sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la lubrificazione, il controllo delle funi e quant’altro sia necessario e opportuno per la buona conservazione e il funzionamento del sipario.
(3) Il sipario di sicurezza deve essere azionato prima di ogni spettacolo per constatarne il buon funzionamento.
(4) L’accesso all’ambiente dove sono installati i macchinari di azionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.