(1) Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi contenitori, costantemente chiusi, ben separati dal pubblico.
(2) Devono essere garantite la solidità, l’efficienza e la facilità d’uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che compongono la gabbia. Questa deve avere due uscite: una per l’animale e l’altra, munita di doppia porta, per il domatore.
(3) Le gabbie contenenti gli animali non devono, in nessun caso, essere collocate vicino alle uscite destinate al pubblico.