(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito il seguente comma:
“4/bis Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal personale incaricato del controllo.”