(1) Dopo la lettera k) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“l) le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova, per presentazione di documenti falsi, per condanne penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni e i divieti possono essere anche pluriennali o permanenti.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche.”