(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 2/bis e 2/ter:
“Art. 2/bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE)
1. Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
2. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.
3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.
4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.
5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.
Art. 2/ter (Diffida e sanzioni)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.
2. L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui all’articolo 2/bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
- il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all’articolo 2/bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
- i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2/bis che non ripartiscono le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità immobiliare.”