(1) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2021”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è così sostituito:
“1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/bis (Misure straordinarie)
1. Al fine di superare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, le agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), possono essere concesse anche in deroga ai limiti temporali previsti nella stessa lettera.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o come aiuto de minimis ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.”
(3) Nell’articolo 14 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000” è sostituita dalla cifra: “75.000”.
(4) Nell’articolo 16 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la cifra: “2.000.000” è sostituita dalla cifra: “1.000.000” e la parola: “dodici” è sostituita dalla parola: “quindici”.
(5) Nell’articolo 23 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, le parole: “articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22” sono sostituite dalle parole: “articoli 14, 15, 16, 18 e 19” e le parole: “15 aprile 2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2021”.
(6) Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente comma:
“5/bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.”
(7) Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati.
(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.