(1) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione;”.
(2) La lettera b) del comma 1/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell’estetica, della cosmesi o dell’onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”
(3) Il comma 1/bis dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, quale ulteriore requisito professionale, un’esperienza professionale di almeno 12 mesi come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare. Le conoscenze e abilità acquisite nell’arco di questo periodo sono verificate con un esame di idoneità. Le modalità di svolgimento dell’esame e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione competente in materia.”
(4) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/ter. L’esperienza professionale di cui al titolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta a tempo pieno.”
(5) Dopo il comma 19 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 20 e 21:
“20. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di “installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari” vengono iscritte d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione”.
21. Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione svolgono la professione di “risanatore/risanatrice di camini” e sono iscritte con la corrispondente denominazione nel Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione con tale denominazione. Alla compilazione della dichiarazione di conformità dovrà provvedere un’impresa abilitata per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’Art. 27 .”
(6) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1:)
- l’articolo 25, comma 1/bis, e successive modifiche;
- l’articolo 28, comma 1, lettera l), e successive modifiche;
- l’articolo 29, comma 1/bis), e successive modifiche;
- l’articolo 32, comma 1/bis), lettera a), e successive modifiche;
- l’articolo 45, comma 17, e successive modifiche.