(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture.”
(2) L’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità)
1. Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale Commissione è un organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). È composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Salute.
2. La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”
(3) Dopo l’articolo 51/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 51/ter (Reclutamento di personale da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)
1. Ai fini del reclutamento di personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può incaricare aziende di reclutamento italiane nonché di altri Stati membri dell'Unione europea.”
(4) Il comma 1/bis dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.”